Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui  uffici,  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la
Regione  Veneto  in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore,   per  la  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo  3  della  legge  regionale n. 30 del 26 novembre 2004,
pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del
30 novembre 2004 recante «Disposizioni di interpretazione autentica e
di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge
regionale  30  ottobre  1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale) e successive modificazioni».

    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  21  gennaio  2005 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    La  legge,  che  apporta alcune modifiche alla legge regionale 30
ottobre  1998,  n. 25  in  materia  di  organizzazione  del trasporto
pubblico  locale,  presenta  aspetti di illegittimita' costituzionale
relativamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1.
    Tale  disposizione,  infatti,  non  e' in linea con la disciplina
nazionale  in  materia,  di  recepimento  di principi comunitari, che
prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga,
sia  per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 della legge 1° agosto
2002,  n. 166),  che  per  i  servizi automobilistici (art. 23, comma
3-bis  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella
legge 27 febbraio 2004, n. 47).
    In  proposito  va  evidenziato  che  il  termine  massimo  del 31
dicembre  2006,  previsto per le concessioni rilasciate con procedura
diversa  dall'evidenza  pubblica,  dall'art.  113,  comma  15-bis del
decreto  legislativo  18  agosto  2000, n 267, e' consentito solo nel
caso  in  cui  le disposizioni previste per gli specifici settori non
stabiliscano  un  congruo  periodo di transizione. Nel caso in esame,
essendo  tale  periodo  di  transizione  previsto  dalla normativa di
settore  ed  essendo  stata  affermata  la competenza esclusiva dello
Stato  nel  dettare  le norme contenute nell'art. 113 del Testo Unico
per  gli enti locali (decisione della Corte costituzionale n. 272 del
27  luglio 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, a
favore  dei  concessionari  del servizio minimo di trasporto pubblico
locale,  si  pone  in  contrasto  con  l'articolo  117, comma 1 della
Costituzione,  in  quanto  e'  suscettibile  di alterare il regime di
libero  mercato  delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli
obblighi  comunitari  in  materia  di  affidamento della gestione dei
servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato
CEE,  e  viola  la  competenza esclusiva statale in materia di tutela
della  concorrenza,  di  cui  al  medesimo  articolo  117,  comma  2,
lettera e) della Costituzione.