Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004 recante «Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge, che apporta alcune modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1. Tale disposizione, infatti, non e' in linea con la disciplina nazionale in materia, di recepimento di principi comunitari, che prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47). In proposito va evidenziato che il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e' consentito solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione. Nel caso in esame, essendo tale periodo di transizione previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del Testo Unico per gli enti locali (decisione della Corte costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, a favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto e' suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.